Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Catenanuova]

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Il mancato svolgimento del servizio deve essere attestato dall’azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, ovvero deve risultare da idonee attestazioni o accertamenti eseguiti dal Comune.

Zone non servite
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non sia effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri.
Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse alle seguenti condizioni:

  1. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, all’Azienda che gestisce il servizio che rilascerà certificazione, fermo restando che l’agevolazione avrà decorrenza dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
  2. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell’anno solare per un periodo non inferiore a 9 mesi.

Riduzioni per le utenze domestiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147,1a tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
  • locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 60%;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% .

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, dall’anno 2015 è stabilita la riduzione di due terzi della TARI per l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso.
Non si ritiene necessario che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista al comma 1 punto c.
Il contribuente deve presentare un’autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti suindicati.

Riduzioni ed esenzioni per le utenze NON domestiche
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

  • l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
  • le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza, da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o da ulteriore idonea documentazione.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Sono esentati dal pagamento della tassa:

  1. i locali e aree utilizzati per l’esercizio di culto -ammessi dallo Stato- e loro attività connesse, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
  2. i locali e le aree detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.